Dal 1 novembre 2012, tutti i pneumatici prodotti a partire dal 30 giugno 2012 dovranno riportare le seguenti informazioni:
- Tutti i pneumatici per autoveicoli o trasporto commerciale leggero, in mostra o visibili al consumatore, devono essere accompagnati da una etichetta adesiva direttamente applicata sul battistrada del pneumatico (come fornito dal produttore) o devono avere nelle loro immediate vicinanze copia dell’etichetta del pneumatico (così come fornito dal produttore).
- I distributori, prima della vendita, devono fornire ai clienti etichette riportanti le classi di efficienza dei consumi e di aderenza su bagnato ed i valori e classe di rumorosità esterna dei prodotti.
- Le classi di efficienza dei consumi, aderenza su bagnato e valori e classe di rumorosità (ma non l’immagine completa dell’etichetta) dovrebbero essere incluse nel materiale tecnico promozionale relativo al prodotto come ad esempio il listino prezzi o il sito Internet.
- La classe di efficienza dei consumi e aderenza su bagnato, ed il valore dichiarato di rumorosità esterna, devono essere forniti al consumatore finale nella ricevuta di pagamento o comunque accompagnarsi ad essa.